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Contributo integrativo minimo

Gentili Colleghe e Colleghi,
il Tar del Lazio, con sentenza n. 18854/2023, pubblicata il 13.12.2023, ha respinto il ricorso di Cassa Forense avverso il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo 2023, che, invero, il Comitato dei Delegati di Cassa aveva deliberato di abolire per l’anno in corso.
Detto contributo, dell’importo di € 805.00, con scadenza 31.12.2023, sarà posto in riscossione a partire da martedì 19 dicembre 2023 a mezzo PagoPa, accedendo alla propria posizione personale sul sito di Cassa.

Riteniamo opportuno evidenziare che:

  • i professionisti per i quali il 2023 è ricompreso nei primi 5 anni di iscrizione all’albo, sono esonerati dal contributo minimo integrativo e verseranno il 4% con mod 5/2024;
  • gli Avvocati iscritti alla cassa ove il 2023 sia ricompreso fra il 6° e 9° anno e per i quali l’iscrizione all’albo sia avvenuta prima del 35 anno di età sono tenuti al pagamento della metà del contributo minimo integrativo € 402,50;
  • gli avvocati per i quali il 2023 è il 10° anno o superiore di iscrizione cassa sono tenuti al pagamento dell’intero contributo minimo integrativo € 805,00;
  • per i praticanti che risultano iscritti alla cassa vige l’esonero dal pagamento del contributo minimo integrativo per tutto il periodo di praticantato;
  • i pensionati di vecchiaia che hanno maturato il trattamento pensionistico nel 2022, dal 2023 sono esonerati dal pagamento della contribuzione minima integrativa.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento e salutiamo cordialmente.

I delegati Cassa Forense

Antonio Benegiamo

Francesco Maione

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