Crediti Formativi

La Commissione Formazione ed Eventi dell’Ordine degli Avvocati di Bari rende noto che il Consiglio Nazionale Forense, con delibera n. 168 del 20.03.2020 ha stabilito che:

1) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;

2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;

3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;

4) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

Pertanto, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di legge, la Commissione fa presente che:

– il corrente anno 2020 costituisce un unicum in deroga alle previsioni del Regolamento CNF n. 6/2014;

– nel corrente anno 2020 occorre comunque conseguire almeno cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie;

– i crediti formativi del corrente anno 2020 potranno essere conseguiti totalmente mediante modalità FAD (da remoto);

– i crediti formativi conseguiti nel corrente anno 2020 potranno essere portati a compensazione dei crediti formativi degli anni antecedenti e successivi.

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