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Tavolo Permanente di Confronto / Sportello Disservizi

Esaminate le segnalazioni pervenute in riferimento alla iniziativa in oggetto, che ha visto impegnato l’intero Consiglio e che ha registrato una proficua disponibilità costruttiva da parte degli Uffici interessati, riteniamo opportuno aggiornarTi in merito ai punti trattati ed in corso di valutazione.

TRIBUNALE PER I MINORENNI E PROCURA PER I MINORENNI DI BARI:

1) PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER MINORENNI DI BARI

La prima criticità lamentata riguardava la mancata visibilità del fascicolo e del parere del PM che avvia il procedimento, nonché della relazione dei Servizi chiesta dal PM per l’apertura dello stesso. Ciò ai fini di una adeguata costituzione secondo i termini dell’art. 167 c.p.c. ancorché la prima memoria del rito unico consenta di recuperare ogni difesa.

La Dott.ssa De Luca ha condiviso con i suoi Colleghi come superare alcune mancanze del sistema telematico al fine di rendere visibili gli atti dopo la notifica da parte della cancelleria civile. Tuttavia, ogni altro sforzo è reso vano da una piattaforma assolutamente unica (cioè valida solo per i Tribunali per i Minorenni) che non è stata strutturata con ausilio di giuristi e, pertanto, loro stessi sono privi di assistenza tecnica e possono solo aprire ticket di inefficienze e/o inadempienze.

Condividendo i problemi tecnici con la Procura, si è in procinto di predisporre un documento articolato da trasmettere al CNF da promuovere con gli Ordini del Distretto di Corte d’Appello, quindi Trani e Foggia., ove tale criticità non dovesse essere risolta in tempi brevi.

Altra criticità ha riguardato il contenuto del ricorso del PM che viene trasmesso al Giudice istruttore che, con Decreto, assegna udienza di comparizione e nomina il/la curatore speciale del minore. In questi mesi, il ricorso del PM è migliorato nel contenuto nel senso che viene meglio descritto il grave pregiudizio per il minore che ha provocato l’apertura di un procedimento contenzioso. Tuttavia, per qualche Pubblico Ministero, ciò è ancora migliorabile, non risultando in linea con quanto innanzi evidenziato.

Ulteriore criticità lamentata ha avuto per oggetto i procedimenti ex art. 403 c.c. che prevedono l’intervento in autonomia della pubblica autorità al fine di garantire la protezione e la sicurezza alle Persone minori di età rispetto a pregiudizi rinvenienti da maltrattamenti e violenza domestica; essi concretizzano carattere di gravità tale da determinare l’assunzione di provvedimenti urgenti da parte del Tribunale per i Minorenni al fine di garantire la messa in protezione. La richiesta ha avuto per oggetto la visibilità del fascicolo immediata al curatore al fine di consentirne le difese. La tutela della privacy e della messa in sicurezza di madre-bambino prevede la totale segretezza.

Gruppo di lavoro: Angela Lorusso Paola Perchinunno

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TUTORI MSNA

A settembre 2024, la Presidente Dott.ssa Montaruli ha avviato il confronto con gli Ordini degli Avvocati del distretto, con le Prefetture e le associazioni del settore, sul tema delle liquidazioni dei tutori (anche Avvocati) dei minori stranieri non accompagnati. Detti avvocati, sin dal 2014, anno di istituzione del I corso per <<Tutore volontario dei Minori stranieri non accompagnati>> hanno sempre aderito volontariamente a detta formazione eseguita dal Garante per l’Infanzia della Regione Puglia. Un vero e proprio elenco sarà reso pubblico nei primi mesi del 2025 al termine del nuovo corso indetto dal Garante e destinato, come sempre, a tutti i cittadini proprio per la ragione che tale compito è volontario e soggiace al D.M. 8/8/2022 e alle circolari prot. n. 56758 del 21 ottobre 2022 e n. 57248 del 24 ottobre 2022.

Acclarato il carattere volontario dell’attività svolta, l’impegno degli Ordini è stato di condividere un Vademecum con il Tribunale per i Minorenni e con le Prefetture per stabilire non solo un’adeguata misura di rimborso, ma, al contempo, la riformulazione dei modelli ministeriali adattandoli ai lavoratori autonomi al fine di poterli sottoporre alle Prefetture. Lo scorso 10 gennaio è stato condiviso il testo finale che sarà divulgato non appena sottoscritto.

Al tavolo hanno partecipato anche le coordinatrici distrettuali delle Commissioni funzionali di Patrocinio a spese dello Stato al fine di unificare gli interventi di non ammissione al Patrocinio degli Avvocati tutori MSNA (prassi invalsa) e di comporre un’integrazione delle linee guida di ammissione al Patrocinio allorquando si rendano necessarie difese tecniche e a quali requisiti debbano rispondere.

Gruppo di lavoro: Eugenia Acquafredda, Angela Lorusso, Valeria Ariodante, Gabriella Panaro, Paola Perchinunno e Dario Belluccio

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RITO UNICO CONTENZIOSO CIVILE

La prima criticità lamentata riguardava la mancata visibilità del fascicolo e del parere del PM che avvia il procedimento: essa riguardava anche la costituzione nei termini dell’art. 167 c.p.c. e l’esercizio di un effettivo diritto di difesa. Altra criticità è stata manifestata nei confronti delle relazioni dei Servizi Sociali depositate il giorno dell’udienza di comparizione. Queste criticità hanno trovato parziale inquadramento e definizione.

Il tavolo è ancora aperto sui seguenti temi:

  1. Le relazioni dei Servizi Sociali non sono vincolanti secondo la Cassazione essendo atti di tipo amministrativo e, dunque, non soggiacciono al contraddittorio fra le parti. Di fatto, al TM assumono valenza differente;
  2. dette relazioni devono essere depositate nel fascicolo telematico per consentire una adeguata costituzione nei 30 gg antecedenti l’udienza di comparizione ancorché la prima memoria sani ogni difesa, ma occorre rispettare la formalità del rito nell’ottica bonaria di accogliere il tempo necessario ai Comuni per adeguarsi;
  3. estendere ai difensori delle parti gli incontri di rete;
  4. rispettare il contraddittorio evitando di assumere provvedimenti inaudita altera parte su istanze univoche dei Servizi o difensori sia con l’ausilio del curatore, sia senza averlo sentito, con provvedimenti urgenti in calce all’istanza; con particolare riferimento a provvedimenti assunti come gravi e urgenti, in contraddizione con quanto sino ad allora verificatosi;
  5. CTU valutative delle capacità genitoriali devono essere affidate a consulenti psichiatri e psicoterapeuti iscritti all’albo presso il Tribunale, non ai servizi

Gruppo di lavoro: Angela Lorusso Paola Perchinunno

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2) TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI BARI

  1. estrema lentezza delle procedure di esecuzione presso terzi (talune iscritte nel 2021 e trattate nel 2024);
  2. correzioni di errori materiali in sentenza, disposte a distanza anche di otto mesi, con pregiudizio per eventuali impugnazioni nelle ipotesi di rigetto;
  3. ritardo nella iscrizione e rilascio dei decreti ingiuntivi (oltre 3/4 mesi);
  4. liquidazione delle competenze legali, in misura inferiore ai minimi tabellari senza adeguata motivazione e riduzione della “fase studio”, nella ipotesi di subentro di un nuovo difensore, come se tale circostanza autorizzasse studi parziali;
  5. rito semplificato fissato ad oltre un anno dalla iscrizione a ruolo, con fissazione di udienza a trattazione scritta e termine per il ricorrente entro 5 giorni prima per replica alla avversa costituzione (in tale ipotesi, dopo aver atteso oltre un anno, il Ricorrente ha solo pochi giorni per le proprie difese e, in caso di chiamata del terzo, ulteriore differimento ad un anno);
  6. diffuse liquidazioni di competenze per il gratuito patrocinio in misura non omogenea pur a fronte di situazioni simili e con tempi non propriamente ordinari;
  7. volontaria giurisdizione: ritardi della Cancelleria nella registrazione degli atti; non visibilità dei fascicoli di AdS per le parti costituite, adeguata rotazione nelle relative nomine (sul punto sarebbe auspicabile un elenco degli Incaricati AdS, da inviare a questo Consiglio);
  8. maggiore disponibilità dei Signori Magistrati a ricevere gli Avvocati, per le diffuse questioni che possono trovare immediata soluzione.

Gruppo di lavoro: Eugenia Acquafredda, Valeria Ariodante, Gabriella Panaro, Federica Romani e Pietro Carrozzini

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CRITICITA’ E DISSERVIZI – FAMIGLIA e ADR

  1. GIUDICE TUTELARE (Giudice togato assente) – gestione delle udienze nelle amministrazioni di sostegno non rispettosa delle persone fragili e dei difensori costituiti. Poca chiarezza e trasparenza nelle nomine degli ADS professionisti; spesso accade che gli avvocati ADS siano indotti a rinunciare all’incarico per evitare al Giudice una revoca non motivata.
  2. Permane questione visibilità dei fascicoli di ADS che andrebbe consentita anche agli Avvocati difensori di parti diverse dal beneficiario e ADS.
  3. Accettazione di eredità per conto di minore con beneficio di inventario: ritardi di anni nella emissione delle sentenze e e delle autorizzazioni all’incasso per conto del minore.
  4. G.O Lunghi rinvii anche a due anni dei giudizi di separazione e divorzio vecchio rito (dal 2023 al 2025, dal 2024 al 2026), quando c’è sentenza sullo status e pendono questioni economiche e assegni di mantenimento.
  5. Nei casi di errore (giustificata dal passaggio con la riforma Cartabia di alcuni procedimenti dalla V.G. al R.G.) nella indicazione dell’ufficio in occasione della iscrizione a ruolo, la Cancelleria rifiuta l’atto incorrendo nel rifiuto di atti di ufficio.
  6. Mancata tempestività dell’apertura delle buste telematiche da parte della Cancelleria.
  7. Liquidazioni patrocinio a spese dello Stato (troppo basse e poco dignitose).
  8. Elenco mediatori familiari: è stato pubblicato sul sito del Tribunale come previsto dalla riforma Cartabia, di cui però non vi è riferimento nei relativi provvedimenti.

In collaborazione con la Commissione Persone, Famiglia e Minori COA Bari.

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3) UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI

Con riferimento ad alcuni specifici aspetti a seguito della cui applicazione segue il rigetto dei ricorsi per decreti ingiuntivi:

1. Rigetto senza previa richiesta di integrazione ex art. 640 cpc:

la norma processuale al comma 1 prevede che il Giudice, in caso di carenze formali nella documentazione a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, richieda al ricorrente un’integrazione o regolarizzazione.

Tuttavia, alcuni Giudici di Pace, nel caso che ci riguarda, rigettano i decreti ingiuntivi in via diretta, omettendo tale richiesta.

Questa prassi, oltre a comprimere il diritto di difesa del ricorrente, appare in contrasto con l’economia processuale, imponendo spesso la riproposizione del ricorso (con un notevole aumento dei costi della giustizia) e ritardando l’ottenimento del provvedimento monitorio, che, notoriamente, ha carattere di urgenza. A questo, va aggiunto che il provvedimento di rigetto non può essere impugnato da parte del creditore. Il rigetto potrebbe evitarsi, in particolar modo, riguardo a questioni risolvibili con mere integrazioni documentali, quali allegazioni di clausole contrattuali o elementi essenziali.

2. Clausole penali e loro trattamento:

ulteriori criticità emergono nei casi di decreti ingiuntivi fondati su contratti contenenti clausole penali, anche qui modificando precedente orientamento dello stesso ufficio del Giudice di Pace, nonché del Tribunale di Bari.

Difatti, alcuni Giudici di Pace rigettano i ricorsi, adducendo la non idoneità di tali clausole a costituire prova del credito, Si renderebbe necessario, sempre nel rispetto del diritto di difesa, valutare la natura della clausola stessa o se il contratto, nel suo complesso, soddisfi i requisisti probatori richiesti ex art. 634 cpc. In caso contrario, si può correre il rischio che la funzione stessa della clausola penale, che ha carattere pattizio e obbliga le parti secondo i principi generali di autonomia contrattuale (art. 1372 cc), venga sminuita.

Il Giudice del monitorio non è di certo tenuto ad esaminare tutte le clausole contenute nel contratto concluso, ma solo quelle su cui si fonda il credito azionato in giudizio. Di conseguenza, è necessario che il ricorrente, nell’atto introduttivo, indichi su quali clausole si fonda il credito preteso in via monitoria. Qualora questa indicazione non possa rilevarsi dal ricorso, per costante Giurisprudenza, è necessario che venga formulata dal Giudice la richiesta di integrazione ex art. 640 cpc. Qualora non venga effettuata nel termine previsto detta integrazione, il ricorso non merita accoglimento.

3. Accoglimento dell’eccezione del foro del consumatore:

il Foro del consumatore non si applica ai contratti sottoscritti tra due società, in quanto la disciplina di tutela del consumatore garantita dal Codice del consumo D. Lgs n. 206/2005 è riservata esclusivamente ai rapporti tra un professionista (o imprenditore) e un consumatore, inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, poiché le società, in quanto enti giuridici che agiscono sempre nell’ambito della loro attività economica, non godono del foro di competenza territoriale riservato al consumatore.

Pertanto nei contratti tra società, la competenza territoriale sarà regolata:

  • dalle clausole contrattuali (se previste e valide)
  • in mancanza dal codice di procedura civile (art. 18-20 cpc).

tale condotta risulta non solo in contrasto con la ratio di protezione del Codice del Consumo, ma anche con il dovere del giudice di operare una corretta verifica d’ufficio della competenza territoriale.

4. Richiesta di attestazioni di conformità di documenti non soggetti a tale onere:

È stata segnalata infine una prassi secondo cui i Giudici di Pace richiedono attestazioni di conformità che per loro natura o fonte, non necessitano di tale formalità, anche alla luce delle nuove specifiche tecniche, che di fatto non hanno modificato nulla, ma ampliato i formati per i depositi telematici. Tale condotta determina un aggravio ingiustificato per il ricorrente, che si trova costretto a produrre attestazioni non dovute.

Si rileva che l’art 196-octies disposizioni di attuazione cpc e la normativa in tema di attestazioni di conformità consentono all’avvocato di attestare la conformità di:

a. Atti o documenti provenienti da terzi (ad esempio, provvedimenti del giudice o documenti delle controparti).

b. Documenti estratti dal fascicolo telematico (es. provvedimenti o atti scaricati dal PCT)

Non è consentito all’avvocato autocertificare la conformità di un proprio atto originale digitale rispetto alla copia cartacea che ne viene prodotta. Ciò deriva dal principio che il soggetto che ha formato l’atto non può attestare la sua validità o conformità, lasciando tale verifica al destinatario o all’autorità competente. Il proprio atto come ad esempio la procura alle liti lo si attesta apponendo la firma digitale.

In breve, gli Avvocati possono attestare la conformità solamente della procura alle liti se rilasciata in cartaceo, apponendo semplicemente la firma sulla copia scansionata, o atti processuali di parte e provvedimenti del Giudice che il difensore abbia in originale cartaceo o copia conforme all’originale cartaceo, non hanno la possibilità di attestare altro, es. fatture contratti, atti pubblici.

Se non si possiede l’originale cartaceo, non si può attestare la conformità del PDF ricevuto, in tal caso si può allegare il documento come semplice copia non attestata.

Conclusione se il PDF ricevuto dal cliente è nativo digitale non serve l’attestazione

Ove venga scansionato un cartaceo va attestata la conformità solo se il documento sia prodotto nel processo o per notifiche, e solo in possesso dell’originale cartaceo da cui il PDF è stato tratto.       

In conclusione ai sensi dell‘art 19-ter del DL 52/2014 l’Avvocato deve attestare la conformità solo ed esclusivamente nei seguenti casi specifici:

1. Copia informatica di documento cartaceo

L’avvocato può attestare che una copia digitale (es un PDF scansionato) è conforme all’originale cartaceo.

Esempio: scansione di un contratto solo se ha l’originale in suo possesso o di un provvedimento cartaceo per il deposito telematico.

2. Copia analogica (cartacea) di documento informatico

L’avvocato può attestare che una copia cartacea è conforme al documento originale digitale (es. un atto scaricato dal PCT o una sentenza firmata digitalmente).

Esempio: Stampa di un provvedimento firmato digitalmente per utilizzarlo fuori dal processo telematico.

3. Copia informatica di altro documento informatico

L’avvocato può attestare la conformità tra un documento digitale e una copia digitale dello stesso.

Esempio: Copia di un file estratto dal fascicolo telematico da allegare o notificare via PEC.

4. Documenti estratti dal fascicolo telematico

L’avvocato può attestare che i documenti estratti dal fascicolo informatico (es sentenze, decreti, atti delle parti) sono conformi agli originali contenuti nel fascicolo telematico.

Esempio: Produzione in giudizio di un decreto scaricato dal PCT.

5. Atti notificati via PEC

Quando effettua una notifica tramite pec ai sensi della L. 53/94, l’avvocato può attestare la conformità tra:

. il documento notificato (es. un PDF) e l’originale.

. le ricevute PEC (di accettazione e consegna) rispetto agli atti notificati.

Cosa non può attestare l’avvocato:

Conformità di documenti che ha redatto lui stesso: l’avvocato non può attestare la conformità di una copia (digitale o cartacea) di un proprio atto originale digitale.

Esempio: Non può autocertificare la conformità di una scansione di un atto da lui redatto.

Condizioni per attestare:

  • L’avvocato deve avere materialmente il documento originale (cartaceo o digitale) per effettuare l’attestazione.
  • L’attestazione può essere effettuata:

. sullo stesso documento

. in un documento separato, purchè collegato in modo univoco al documento attestato.

L’obiettivo del 19-ter è semplificare l’utilizzo di documenti nel processo civile telematico (PCT) e nelle notifiche telematiche, riducendo la necessità di autentiche da parte delle cancellerie.          

Gruppo di lavoro: Angela Lorusso, Gabriella Panaro, Saverio Francesco Ressa e Alessandro Russi

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Resta, ovviamente, preziosa la Tua collaborazione al fine di migliorare il servizio.

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Presidente
Salvatore D’Aluiso Il Consigliere Segretario
Carlo Mariani

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