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Accreditamenti FAD (eventi formativi da remoto)

La Commissione Formazione ed Eventi dell’Ordine degli Avvocati di Bari rende noto che il Consiglio Nazionale Forense, con delibera n. 193 del 20.04.2020, ha stabilito che:

1) in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;

2) in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;

3) gli esami al temine dei corsi per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;

4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla “Nota tecnica sull’accreditamento delle attività di Formazione a distanza”.

Salvo la competenza dell’Ordine degli Avvocati di Bari di cui al punto 1) della delibera n. 193/2020, resta ferma la competenza del CNF per l’accreditamento di eventi formativi da remoto (FAD) organizzati da soggetti diversi dalle Associazioni Forensi previste al punto 2 della delibera CNF n. 193/2020, ai sensi degli artt. 17 comma 2 e 22 comma 7, Regolamento C.N.F. n. 6/2014.

Pertanto, la Commissione scrivente potrà accreditare soltanto gli eventi formativi a distanza organizzati dal Consiglio dell’Ordine o in collaborazione con lo stesso.

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