La Commissione Formazione ed Eventi dell’Ordine degli Avvocati di Bari rende noto che il Consiglio Nazionale Forense, con delibera n. 193 del 20.04.2020, ha stabilito che:
1) in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
2) in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
3) gli esami al temine dei corsi per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;
4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla “Nota tecnica sull’accreditamento delle attività di Formazione a distanza”.
Salvo la competenza dell’Ordine degli Avvocati di Bari di cui al punto 1) della delibera n. 193/2020, resta ferma la competenza del CNF per l’accreditamento di eventi formativi da remoto (FAD) organizzati da soggetti diversi dalle Associazioni Forensi previste al punto 2 della delibera CNF n. 193/2020, ai sensi degli artt. 17 comma 2 e 22 comma 7, Regolamento C.N.F. n. 6/2014.
Pertanto, la Commissione scrivente potrà accreditare soltanto gli eventi formativi a distanza organizzati dal Consiglio dell’Ordine o in collaborazione con lo stesso.