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Deposito istanza credito di imposta mediazioni 2025

Deposito istanza credito di imposta mediazioni 2025

Si rammenta che l’art. 20, comma 1, D.Lgs 28/2010 ha previsto che alle parti che hanno partecipato a un procedimento di mediazione nell’anno solare 2025 viene riconosciuto:

a) un credito di imposta commisurato all’indennità versata all’Organismo di Mediazione, per le spese di propria spettanza; credito che, in caso di accordo, è riconosciuto fino alla concorrenza di euro 600 e che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, è pari alla metà dell’indennità versata, fino al tetto massimo di euro 300,00;

b) nei casi di mediazione cosiddetta obbligatoria, ossia quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 1) e quando è demandata dal Giudice (art. 5-quater), è riconosciuto un credito di imposta commisurato all’importo del compenso versato al proprio avvocato da ciascuna parte per l’assistenza prestata nella procedura di mediazione, fino alla concorrenza di euro 600 in caso di accordo e, in caso di mancato accordo, fino ad euro 300,00.

Tali crediti di imposta sono cumulabili entro un tetto massimo di utilizzo pari a euro 600 a persona per procedura e un tetto massimo annuale di euro 2.400 per le persone fisiche e di euro 24.000 per le persone giuridiche.

E ancora, l’art. 20, comma 3 D.Lgs., 28/2010 ha previsto che:

c) nei casi di mediazione che si conclude con un accordo che porta all’estinzione della causa giudiziale (Mediazione demandata dal Giudice), è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte in relazione al giudizio dichiarato estinto entro il limite di euro 518,00.

Tali previsioni hanno trovato attuazione con il D.M. 01.08.2023, rubricato “Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita” (23A04557), pubblicato in GU n.183 del 7-8-2023.

Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 5, di detto decreto, la domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito ministeriale (https://lsg.giustizia.it/) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione.

Le domande di riconoscimento di crediti di imposta per le mediazioni concluse entro il 31.12.2025 dovranno essere presentate entro il 31.03.2026.

Decorso inutilmente tale termine, non sarà più possibile ottenere il menzionato beneficio fiscale.

La procedura sopraindicata è l’unica che consente alle parti di ottenere il credito di imposta previsto dalla vigente normativa.

Con l’occasione si inviano cordiali saluti

Il Presidente
Salvatore D’Aluiso

La Coordinatrice dell’Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense
Giulia Reina

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