Con il D.M. del 01/08/2023, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 07/08/2023, è stato previsto che, per le controversie in cui l’esperimento del procedimento di mediazione (artt. 15 bis e s.s. D.Lgs n. 28/2010) o di negoziazione assistita (artt. 11 bis e s.s. Legge n. 162/2014) è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è assicurato alla parte non abbiente il Patrocinio a Spese dello Stato.
L’Avvocato potrà, pertanto, formulare istanza di ammissione al P.S.S. mediante la Piattaforma Sfera per la parte che assiste in mediazione o in negoziazione assistita tutte le volte in cui queste istanze di mediazione o negoziazione siano condizione di procedibilità della domanda e, ove raggiunto l’accordo, l’Avvocato potrà chiedere al COA la liquidazione del proprio compenso.
Pertanto, allo stato, è escluso il patrocinio a spese dello Stato per le controversie in materia di separazione personale e divorzio definite con la negoziazione assistita.
Il Ministero della Giustizia ha, infatti, sviluppato una piattaforma digitale per la gestione delle richieste dei difensori relative al patrocinio a spese dello Stato in ambito stragiudiziale.
L’Avvocato, dunque, che abbia assistito una parte non abbiente con esito positivo in una mediazione o in una negoziazione assistita in cui la stessa è condizione di procedibilità della domanda, è tenuto a richiedere un parere di congruità al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente, utilizzando esclusivamente l’applicativo “istanza patrocinio stragiudiziale” all’interno del Portale del Ministero:
lsg.giustizia.it
mediante le credenziali SPID o CIE.
La documentazione necessariamente da allegare all’istanza di liquidazione (che dovrà essere predisposta ai sensi dell’art. 20 comma 1 bis del D.M. 55/2014 così come novellato e ridotta della metà) è la seguente:
1. copia della istanza e della delibera di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato;
2. copia del verbale attestante l’esito positivo della mediazione o copia dell’accordo di negoziazione assistita;
3. autocertificazione della parte ammessa al beneficio la quale, alla data dell’istanza di liquidazione, dichiara la permanenza dei requisiti per la concessione del Patrocinio a Spese dello Stato e che non vi siano state modiche o che le stesse non abbiano fatto venire meno il requisito;
4. proforma di parcella secondo i criteri sopra indicati (art. 20 comma 1 bis del D.M. 55/2014 così come novellato e ridotta della metà).
L’ammissione sarà confermata dal Consiglio dell’Ordine mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella caricata sul portale del Ministero lsg.giustizia.it.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Salvatore D’Aluiso
La Coordinatrice della Commissione Patrocinio a Spese dello Stato
Eugenia Acquafredda